Discussione: Tobin Tax e derivati
Visualizzazione Elencata
-
17-10-12, 10:03 #2
- Data Registrazione
- Jan 2008
- Messaggi
- 739
Bisogna aspettare il decreto del MEF (comma 21).
I miei dubbi li segno in rosso; attendiamo “l’illuminazione” dal MEF. ahahahahaha … soprattutto per l’ultima frase del comma 20 ….. ahahahaha trado, perdo, non pago e chiedo la nullità …. ???? …. !!!!
.... lol ... ahahahahahah !!!!
18. La compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L'imposta e dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall’imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.
19. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all’Unione Europea e aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.
20. L'imposta di cui ai commi 18 e 19 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 18 e 19 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 18 nonchè per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 19, concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013, l’imposta e versata dalle banche, dalle società fiduciarie e delle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nonchè dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l’imposta e versata dal contribuente. Sono esentate dall’imposta le operazioni che hanno come controparte l’Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri della Unione Europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonchè gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. II mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 18 e 19.
21. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell’imposta di cui ai commi dal 18 al 20.
lol
Alcuni esempi:
La compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione.
quindi se acquisto Fiat pago, mentre se acquisto Google no!
... diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all’Unione Europea ...
quindi il Bund e derivati è esente (ad esempio).
... l’aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto ...
quindi una opzione OTM del valore di 10€ può essere tassata al 0,05% del nozionale (es. eurostoxx €25.000)?
Ultima modifica di Gauss; 17-10-12 alle 10:16