Divieto vendite allo scoperto

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  • Cagalli Tiziano
    Senior Member
    • Dec 2007
    • 11252

    #76
    Originariamente Scritto da Savius
    Ho sentito il call center di IWBank e mi hanno detto che rientra nel divieto anche la vendita di call con presenza in portafoglio del sottostante, cioè una banalissima covered call, che a me sembra la più "innocente" delle operazioni immaginabili. E\' possibile?
    Mi hanno anche detto che invece una put si può comprare se si ha già il titolo in portafoglio, perchè in questo caso è intesa come protezione e non come "speculazione".
    Non so che dire, evidentemente qualcosa continua a sfuggirmi.
    Non c\'è nulla che ti sfugge: se chiedi a una persona che non sa rispondere e lo vuole fare per forza, forse ti dice una cosa sbagliata.

    La covered call la puoi fare perchè la sintesi delle due operazioni, ovvero il sottostante Long e una call venduta da come risultato una PUt venduta...che ha delta positivo.
    Cioè esattamente quello che ho scritto qualche post sopra.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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    • cmerru
      Senior Member
      • Nov 2010
      • 422

      #77
      [QUOTE=Apocalips;38127]
      Originariamente Scritto da doctorcro


      Qulsiasi combinazione di opzioni sia esse vendute che comprate va bene purche\'
      a chiusura giornata il delta complessivo di portafoglio risulti positivo

      ciao
      a me hanno detto (e leggendo il provvedimento consob forse ha senso) che conta la posizione complessiva..cioè tu puoi vendere una call scoperta che so su IWB (perchè non c\'è nessuno blocco automatico) ed avere il sottostante che so su Webank..anche non subito..basta che ci sia a fine giornata...

      in questo caso..se fossi sottoposto a controllo..(ahahah sto pensando come però...il che la dice lunga sulla razionalità del provvedimento..) sarebbe tutto ok...almeno così ho capito..

      quindi mi vien da pensare..si parla del delta complessivo del MIO portafoglio..o di quello su ciascun broker? se vale quanto scrivevo sopra..dovrebbe essere la posizione complessiva personale..ma non sono sicuro...

      cmq concordo c\'è tantissima confusione..e un sacco di persone presso i vari intermediari che non sanno neanche cosa vuol dire trading in opzioni magicamente adesso si stanno lanciando a dare risposte a vanvera..

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      • DICECC
        Member
        • Nov 2008
        • 99

        #78
        Dalle precisazioni fornite da Tiziano - che ringrazio - in ordine al divieto di vendite allo scoperto, mi sembra di capire che, se si detengono in portafoglio titoli bancari ed assicurativi il cui controvalore sia pari o superiore al valore del FIB (punti indice x 5,00), si può vendere un Future oppure porre in essere strategie in opzioni sull\'indice con Delta negativo fino a -1 (oppure fino a -2 tenuto conto che per le opzioni il punto indice vale 2,50?).
        Chiederei conferma al nostro Grande Maestro o a chi comunque è più esperto di me sull\'argomento.
        Grazie

        Comment

        • Cagalli Tiziano
          Senior Member
          • Dec 2007
          • 11252

          #79
          Originariamente Scritto da DICECC
          Dalle precisazioni fornite da Tiziano - che ringrazio - in ordine al divieto di vendite allo scoperto, mi sembra di capire che, se si detengono in portafoglio titoli bancari ed assicurativi il cui controvalore sia pari o superiore al valore del FIB (punti indice x 5,00), si può vendere un Future oppure porre in essere strategie in opzioni sull\'indice con Delta negativo fino a -1 (oppure fino a -2 tenuto conto che per le opzioni il punto indice vale 2,50?).
          Chiederei conferma al nostro Grande Maestro o a chi comunque è più esperto di me sull\'argomento.
          Grazie
          Grazie a te!

          Esatto!
          ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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          • Savius
            Senior Member

            • Nov 2010
            • 210

            #80
            cerco la libertà

            Esasperato da questi divieti che non riesco a capire e tantomeno a interpretare, cercavo nuovi orizzonti su qualche mercato dove, anche per fare esperienza, sia possibile operare liberamente con long, short e tutte le strategie immaginabili.
            Penso che questi mercati possano essere quello tedesco e quello americano.
            Forse qualcuno sa dirmi se è così? Per il mercato americano sono abbastanza sicuro, per quello tedesco un po\' meno perchè si leggono cose strane (divieto di short sul DAX?).
            E qualcuno che opera su questi mercati saprebbe forse dirmi se c\'è qualche avvertenza che devo avere o qualche differenza rispetto al mercato italiano?
            Grazie a chi volesse aiutarmi.

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            • Denis Moretto
              Administrator
              • Dec 2007
              • 3568

              #81
              Originariamente Scritto da Savius
              Esasperato da questi divieti che non riesco a capire e tantomeno a interpretare, cercavo nuovi orizzonti su qualche mercato dove, anche per fare esperienza, sia possibile operare liberamente con long, short e tutte le strategie immaginabili.
              Penso che questi mercati possano essere quello tedesco e quello americano.
              Forse qualcuno sa dirmi se è così? Per il mercato americano sono abbastanza sicuro, per quello tedesco un po\' meno perchè si leggono cose strane (divieto di short sul DAX?).
              E qualcuno che opera su questi mercati saprebbe forse dirmi se c\'è qualche avvertenza che devo avere o qualche differenza rispetto al mercato italiano?
              Grazie a chi volesse aiutarmi.
              Su Dax e americani puoi shortare tranquillo!!!

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              • papacharlie
                Senior Member

                • Jan 2011
                • 365

                #82
                Ciao Denis

                ho pensato a come poter mettere in atto una strategia goccia continua tenendo conto che non posso avere una posizione netta corta sull\' indice eurostoxx50 .Con 10 put comperate contro 2 vendute credo si realizzerebbe la condizione di posizione netta corta.

                Le due possibili soluzioni potrebbero essere

                1) fare la strategia sul dax così si taglia la testa al toro

                2) comperare delle call con strike molto distante che costano pochissimo, in modo da pareggiare il numero delle put comperate.
                Ho ragione a pensare che la posizione diventi in questo caso netta lunga con 10 put comperate,10 call comperate e 2 put vendute ?

                Ciao a presto
                Last edited by papacharlie; 27-11-11, 22:43.

                Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison

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                • Apocalips
                  Senior Member

                  • May 2011
                  • 2630

                  #83
                  Originariamente Scritto da papacharlie

                  ho pensato a come poter mettere in atto una strategia goccia continua tenendo conto che non posso avere una posizione netta corta sull\' indice eurostoxx50 .Con 10 put comperate contro 2 vendute credo si realizzerebbe la condizione di posizione netta corta.
                  No, nessuna posizione netta corta, con 10 put comprate e 2 vendute hai una goccia continua sempre a delta positivo per cui non sanzionabile.

                  ciao
                  ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

                  Comment

                  • Mauro
                    Senior Member
                    • Oct 2010
                    • 421

                    #84
                    Fate comunque attenzione! Da quello che si evince è il delta che comanda, non il numero dei sottostanti.

                    Comment

                    • Cagalli Tiziano
                      Senior Member
                      • Dec 2007
                      • 11252

                      #85
                      Io l\'ho già scritto almeno tre volte comunque:

                      delta * strike* valore del punto = posizione

                      O la singola posizione o la somma algebrica di più posizione non devono dare un risultato col segno meno.
                      ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

                      Comment

                      • Savius
                        Senior Member

                        • Nov 2010
                        • 210

                        #86
                        Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
                        Io l\'ho già scritto almeno tre volte comunque:

                        delta * strike* valore del punto = posizione

                        O la singola posizione o la somma algebrica di più posizione non devono dare un risultato col segno meno.

                        Quindi, se ho capito bene, si possono assumere tutte le posizioni a delta positivo: per esempio, guardando le operazioni più elementari

                        PUT: non si può comperare una put scoperta; si può vendere una put scoperta; si può vendere una put a protezione di un sottostante posseduto.

                        CALL: si può comperare una call scoperta; non si può vendere una call scoperta; si può vendere una call coperta dal sottostante posseduto.

                        SPREAD: sono consentiti gli spread al rialzo, però se fatti con le put bisogna prima vendere la put a strike più alto e solo dopo acquistare l\'altra (per non violare anche solo temporaneamente i divieti). Non sono consentiti gli spread al ribasso.
                        Mi sono avvicinato alla soluzione?

                        Comment

                        • Antonino C
                          Senior Member
                          • Jul 2010
                          • 430

                          #87
                          Ancora sull\'argomento
                          Ma se ho un condor sul Ftse Mib che Fiuto mi dice avere delta -0,02 (una volta lo si poteva considerare praticamente delta neutrale) insieme a Put venduta per esempio su Unicredit che mi da Delta +320, come li calcolo insieme ? Qual\'è il delta della mia posizione ai fini del netta short etc ?

                          Se li metto insieme nel Portafoglio di FP, il delta che risulta è praticamente quello di Unicredit

                          Comment

                          • livioptions
                            Senior Member
                            • Jul 2010
                            • 2340

                            #88
                            Ho messo su Fiuto una "goccia" -2 put 1000 12/12 + 10 put 500 12/12 il delta mi viene -0.46, sono in multa?
                            ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

                            Comment

                            • Thalos
                              Senior Member
                              • Apr 2010
                              • 800

                              #89
                              Certo che con questo problema, usare le Opzioni e fare delle strategie diventa veramente difficile....

                              Per ora le uso solo per copertura di posizioni Azionarie in perdita, in modo di avere sempre il sottostante....

                              Il resto mi diventa complicato...
                              --- Trend my Friend ---

                              Comment

                              • Claudio61
                                Senior Member

                                • May 2011
                                • 3017

                                #90
                                Restrizioni short da oggi .... soffermasi al punto 9

                                1. Cosa prevede il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari, introdotto dalla Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011?
                                Dalle ore 00.00 del 1° dicembre 2011 la vendita allo scoperto di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, deve essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine. In altri termini, sono vietate le vendite allo scoperto c.d. "nude" o "naked".
                                2. Il divieto di vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari introdotto dalla Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011 sostituisce il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario introdotto dalla Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011?
                                No. A partire dal 1° dicembre 2011 le due misure restrittive saranno entrambe in vigore; il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte su titoli del comparto finanziario è stato infatti prorogato fino al 15 gennaio 2012 dalla Delibera n. 17992 dell’11 novembre 2011.
                                3. A chi si applica il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari?
                                Il divieto si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, ad eccezione dei soggetti esentati ai sensi del punto 4 della Delibera (market maker, specialist e liquidity provider). Il divieto si applica al soggetto responsabile delle scelte di investimento che impartisce l’ordine di vendita allo scoperto.
                                4. Vi sono esenzioni al divieto di vendite allo scoperto "nude"?
                                Si, sono previste esenzioni per le attività di market maker, specialist e liquidity provider (domanda n. 6 delle FAQ della delibera n. 17862).
                                5. Cosa si intende per vendita allo scoperto "nuda"?
                                Per vendita allo scoperto "nuda" si intende una vendita non supportata, al momento dell’ordine, né dal "diritto a ricevere", entro la data di liquidazione della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita, né dalla disponibilità degli stessi.
                                Va da sé che non si considerano vendite allo scoperto "nude" le vendite di titoli registrati, al momento dell’ordine, sul conto intestato all’ordinante.
                                Il "diritto a ricevere" i titoli si può ottenere con una delle seguenti modalità (la lista che segue non è necessariamente esaustiva):
                                1 ricezione della conferma dell’esecuzione di un ordine di acquisto; oppure
                                2 esercizio della facoltà di recall(nei confronti del prenditore) di titoli precedentemente dati a prestito; oppure
                                3 esercizio di opzioni callcon consegna fisica del sottostante; oppure
                                4 esercizio di diritti di opzione in caso di aumenti di capitale; oppure
                                5 esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili in azioni; oppure
                                6 richiesta di consegna delle azioni sottostanti, da parte del possessore di American Depositary Receipto di analoghi certificati rappresentativi di azioni.
                                Si ribadisce la necessità, al fine di non incorrere nella fattispecie di vendita allo scoperto "nuda", che le suddette modalità attribuiscano il "diritto a ricevere" i titoli entro la data di liquidazione della vendita medesima.
                                Per quanto concerne, in particolare, la consegna delle azioni rivenienti dall’esercizio dei diritti di opzione in caso di aumenti di capitale, si ricorda che, grazie alle innovazioni apportate al sistema di gestione accentrata italiano nel dicembre 2010 (implementazione del modello c.d. ECAP), le azioni di nuova emissione sono rese disponibili da Monte Titoli S.p.A. agli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata in tempo utile per la liquidazione del giorno successivo al termine del periodo d’offerta.
                                6. Cosa si intende per disponibilità dei titoli?
                                Il committente può ottenere la disponibilità dei titoli con una delle seguenti modalità:
                                a) ha preso a prestito le azioni, oppure
                                b) ha sottoscritto un accordo quadro per il prestito delle azioni, oppure
                                c) ha stipulato un accordo nell’ambito del quale è stata ottenuta la conferma della localizzazione delle azioni e l’accordo permette al committente di avere una ragionevole aspettativa che la consegna delle azioni possa avvenire in tempo utile per la liquidazione delle vendite effettuate.
                                Resta fermo l’obbligo di consegna delle azioni alla data di liquidazione contrattualmente prevista.
                                7. E’ ammissibile effettuare vendite allo scoperto "nude" senza detenere la disponibilità dei titoli e riacquistarli entro la fine della giornata?
                                No, il committente deve assicurarsi il "diritto a ricevere" o la disponibilità dei titoli prima di impartire l’ordine di vendita allo scoperto.
                                8. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto "nude"?
                                Si possono citare i seguenti casi (la lista che segue non è necessariamente esaustiva):
                                1. l’obbligo di consegna delle azioni sottostanti - da parte del venditore di un’opzione call - non è conseguenza di una vendita, bensì dipende dall’esercizio della facoltà, insita nel contratto, da parte del compratore della call. In tale circostanza (vendita di opzioni call), dunque, non si configura un’ipotesi di vendita allo scoperto;
                                2. gli stessi ragionamenti valgono, mutatis mutandis, per l’acquisto di opzioni put e per la negoziazione di altri strumenti finanziari derivati da cui derivi un obbligo o una facoltà di consegna delle azioni sottostanti.
                                9.Rientrano nel divieto sulle vendite allo scoperto "nude" le operazioni su strumenti finanziari derivati e ETF?
                                No. Il divieto di vendite allo scoperto introdotto dalla Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011 non si applica alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati (per esempio, vendite di opzioni call o di future, acquisto di opzioni put, operatività su covered warrant, certificates), di exchange-traded funds (ETF), di diritti di opzione o di altri strumenti finanziari diversi dalle azioni.
                                10. Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto "nude"?
                                Il divieto si applica alle azioni quotate nei mercati regolamentati italiani che hanno un mercato regolamentato italiano come mercato principale.
                                Il divieto si applica a tutte le categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di risparmio).
                                A tal fine si può fare riferimento al database pubblicato dall’ESMA all’indirizzo CESR MiFID.
                                11. Il divieto di vendite allo scoperto "nude" si applica solo agli scambi conclusi su mercati regolamentati italiani?
                                No. Il divieto si applica a prescindere dalla sede di negoziazione; sono pertanto incluse le operazioni concluse su luoghi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati italiani (ad es. sistemi multilaterali di negoziazione, anche esteri) nonché quelle eseguite over-the-counter.
                                12. Quali differenze vi sono fra il divieto di vendite allo scoperto "nude" e il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte?
                                Il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte è entrato in vigore il 12 agosto 2011 e durerà fino al 15 gennaio 2012 (salvo eventuali proroghe). Tale divieto trova applicazione a tutte le azioni italiane del comparto finanziario. Il divieto prevede, in sostanza, che non si possa scommettere sul ribasso delle azioni del comparto finanziario, a prescindere dalla "forma tecnica" (cioè, dallo strumento finanziario) impiegato. Sono pertanto inclusi nel calcolo della posizione netta corta anche gli strumenti finanziari derivati e gli altri strumenti finanziari (ad es. ETF, obbligazioni convertibili) che siano collegati alle azioni del comparto finanziario, nonché gli indici che contengono dette azioni (ad es. l’indice FTSEMIB). Viceversa, non rilevano, ai fini del calcolo della posizione netta corta, il prestito titoli e i pronti contro termine. E’ ammessa una deroga per le operazioni di copertura. Si rimanda alle FAQ per ulteriori approfondimenti (FAQ della Delibera n. 17902).
                                Il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" entrerà in vigore il 1° dicembre 2011 e non prevede una scadenza pre-determinata. Tale divieto trova applicazione a tutte le azioni italiane (a prescindere dal comparto) e prevede che, prima di vendere allo scoperto dette azioni, l’investitore debba averne la disponibilità (ad es. tramite il prestito titoli). Il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" non trova applicazione agli strumenti finanziari derivati o agli indici.
                                I due divieti non interessano gli strumenti finanziari che non hanno legami con le azioni italiane, come ad es. obbligazioni ordinarie, azioni non italiane, strumenti finanziari su commodities.
                                Entrambi i divieti prevedono esenzioni per l’attività svolta da market maker, specialist e liquidity provider.
                                Un esempio può aiutare a chiarire le differenze fra i due divieti:
                                1 un investitore detiene una posizione lunga su un’azione del comparto finanziario tramite un’opzione callche prevede il regolamento per contanti (cash settlement);
                                2 ai fini del rispetto del divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte, l’investitore, a fronte dell’opzione detenuta, e fermo restando l’obbligo di consegna delle azioni alla data di liquidazione contrattualmente prevista, può vendere un numero delta-equivalente di azioni; in tal modo la posizione corta sul titolo viene ad essere pareggiata dalla posizione lunga sull’opzione;
                                3 ai fini del rispetto del divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude", l’opzione detenuta non va considerata in quanto, prevedendo il regolamento per contanti, non attribuisce un "diritto a ricevere"; pertanto l’investitore, prima di disporre l’ordine di vendita, dovrà assicurarsi la disponibilità delle azioni che intende vendere, tramite il ricorso, ad esempio, al prestito titoli; al contrario, se l’opzione avesse previsto la consegna fisica del sottostante, il suo esercizio avrebbe assicurato un "diritto a ricevere".
                                13. Quanto durerà il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari?
                                Il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" durerà fino alla sua modifica o revoca, possibile in ogni momento in ragione di mutamenti delle condizioni di mercato e, per quanto possibile, in accordo con le altre competenti Autorità europee che hanno adottato analoghe misure.
                                14. Sono previsti vincoli all’operatività dei prestatori di titoli?
                                No. Non è previsto alcun vincolo nella concessione di prestiti di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani.
                                15. E’ fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito?
                                No. Non esiste un obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito. Come già detto (v. FAQ n. 5), l’esercizio della facoltà di recall di titoli precedentemente dati a prestito permette la vendita dei titoli.

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                                Last edited by Claudio61; 01-12-11, 09:44.

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