Tobin Tax e derivati

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  • pidi10
    Senior Member
    • Apr 2008
    • 4076

    #391
    Avete visto come scende lo spread quando gli americani si mettono d\'accordo sul fiscal cliff?
    Mi sembra strano che ciò accada!
    Perchè, mi domando?
    Cosa c\'entra l\'america sullo spread italia/Germania?

    E mi domando anche: se lo spread scende così velocemente quando ci sono iniziative americane, non è che quando salì fu a causa di iniziative targate USA?

    E qui mi ricordo i discorsi che facemmo nel 2009 quando dicemmo che la strada maestra per diminuire il debito pubblico americano, cresciuto abnormemente a fronte della crisi 2008 e cioè delle speculazioni delle banche USA, era quella di fare esplodere l\'inflazione a livello nazionale, ma possibilmente a carico degli europei. Cioè mettere sotto pressione l\'euro per fare aumentare l\'inflazione europea al fine di tenere equilibrate le due inflazioni, visto che gli USA non possono tollerare perdite di status internazionale.


    E mi domando ancora se attaccando i paesi deboli europei non si sia voluto fare pressioni sulla Germania per indirla a cedere sul problema del controllo dell\'inflazione in area euro, allo scopo di salvare le nazioni deboli e quindi l\'Euro.

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    • pidi10
      Senior Member
      • Apr 2008
      • 4076

      #392
      Originariamente Scritto da principianteopzioni
      si devono raccogliere le firme autenticate per far si che fare per fermare il declino possa presentarsi alle prossime elezioni politiche.
      Pena, niente possibilità di crederci ...

      legge stupida fatta da Napolitano nei giorni scorsi per mettere i bastoni tra le ruote ai nuovi movimenti appena nati ...

      se vai sul loro sito trovi tutte le sezione accredidate e i gazebo nella tua regione

      Su Napolitano senti quello che dice Berlusconi! Ma non è il primo caso, mi ricordo Oscar Luigi Scalfaro.
      Last edited by pidi10; 03-01-13, 23:25.

      Comment

      • Claudio61
        Senior Member

        • May 2011
        • 3017

        #393
        Pietro, hai centrato il problema. Sono gli unici che scrivono di numeri e non solo di teorie.
        Il Montezumolo e Monti non li fanno. Perchè? Come dice Giannino "per tenersi le mani libere" e di gente con le mani libere ne abbiamo avuta anche troppa.
        Poi se riusciranno a fare qualcosa non lo so ma so di certo che, con le mie attuali conoscenze, è l\'unico movimento degno di attenzione e di voto .... i conti li faremo alla fine.
        Conosco, in parte, il lavoro che avete fatto .... la fine che ha fatto avvalora che era sicuramente una proposta giusta e fattibile.

        Principianteopzioni .... quello che tu denunci è stato palese anche questa sera da Mentana.
        Questo ci deve insegnare 2 cose:1) la nostra è una democrazia del piffero, 2) questa omertà dei media conferma la correttezza del programma di Fare per fermare il declino.

        Comment

        • pernotron
          Senior Member
          • Nov 2009
          • 476

          #394
          Salve a tutti e Buon 2013,
          qualche anima pia potrebbe riassumere gentilmente ed in definitiva quali saranno gli effetti della tobin tax con esempi semplici da comprendere sul trading in opzioni?
          Grazie

          Comment

          • Cagalli Tiziano
            Senior Member
            • Dec 2007
            • 11252

            #395
            Originariamente Scritto da pernotron
            Salve a tutti e Buon 2013,
            qualche anima pia potrebbe riassumere gentilmente ed in definitiva quali saranno gli effetti della tobin tax con esempi semplici da comprendere sul trading in opzioni?
            Grazie

            Ciao, Thalos ha postato questo link dove puoi fare tutte le prove che vuoi.
            Ma non va bene...

            Avevo scritto che andava bene ma papacharli ha postato il decreto definitivo.

            E se andate in fondo al suo post c\'è la tabella esplicativa.
            Last edited by Cagalli Tiziano; 04-01-13, 17:14.
            ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

            Comment

            • Apocalips
              Senior Member

              • May 2011
              • 2630

              #396
              Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
              Ciao, Thalos ha postato questo link dove puoi fare tutte le prove che vuoi.
              C\'è solo un errore in quanto conteggiano anche i derivati Tedeschi mentre sono esenti dalla tassa....ma a parte questo è perfetto.
              Scusate, il calcolatore online che ha postato Thalos considera una imposta pari allo 0.05% su azioni e futures e l\'esenzione per le operazioni intraday.

              Quindi questa è la bozza definitiva ?...mi sono perso non avendo seguito tutta la telenovela della Tobin tax.

              grazie
              ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

              Comment

              • papacharlie
                Senior Member

                • Jan 2011
                • 365

                #397
                Parola fine alla telenovela

                Originariamente Scritto da Apocalips
                Scusate, il calcolatore online che ha postato Thalos considera una imposta pari allo 0.05% su azioni e futures e l\'esenzione per le operazioni intraday.

                Quindi questa è la bozza definitiva ?...mi sono perso non avendo seguito tutta la telenovela della Tobin tax.

                grazie
                Ciao Apo

                Il calcolatore come dici tu non è più attuale in quanto simula la legge come era stata proposta dal governo dopo il primo passaggio alla camera.

                La legge modificata dal senato ed approvata definitivamente dalla camera è la seguente .
                Allego anche la tabella per la determinazione della tassa sui derivati.

                Con un po`di pazienza chiunque potrà farsi un quadro preciso

                In ogni caso, in alternativa a non averla per nulla, non potevamo sperare di meglio.

                Un saluto a tutti Paolo


                LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228
                Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita\' 2013). (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212 )
                Da comma 491 a 500


                491. Il trasferimento della proprieta\' di azioni e di altri
                strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma
                dell\'articolo 2346 del codice civile, emessi da societa\' residenti
                nel territorio dello Stato, nonche\' di titoli rappresentativi dei
                predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto
                emittente, e\' soggetto ad un\'imposta sulle transazioni finanziarie
                con l\'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E\'
                soggetto all\'imposta di cui al precedente periodo anche il
                trasferimento di proprieta\' di azioni che avvenga per effetto della
                conversione di obbligazioni. L\'imposta non si applica qualora il
                trasferimento della proprieta\' avvenga per successione o donazione.
                Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto
                delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo
                strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da
                un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L\'imposta e\'
                dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e
                dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L\'aliquota.
                dell\'imposta e\' ridotta alla meta\' per i trasferimenti che avvengono
                in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
                Sono escluse dall\'imposta le operazioni di emissione e di
                annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,
                nonche\' le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e
                le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate
                nell\'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della
                Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresi\' esclusi dall\'imposta i
                trasferimenti di proprieta\' di azioni negoziate in mercati
                regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da
                societa\' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell\'anno
                precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta\' sia
                inferiore a 500 milioni di euro.
                492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui
                all\'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
                58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante
                prevalentemente uno o piu\' strumenti finanziari di cui al comma 491,
                o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu\' degli strumenti
                finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori
                mobiliari di cui all\'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del
                medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di
                vendere prevalentemente uno o piu\' strumenti finanziari di cui al
                comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con
                riferimento prevalentemente a uno o piu\' strumenti finanziari
                indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e
                certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta
                in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di
                strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata
                alla presente legge. L\'imposta e\' dovuta indipendentemente dal luogo.
                di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle
                parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo
                periodo prevedano come modalita\' di regolamento anche il
                trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari
                partecipativi, il trasferimento della proprieta\' di tali strumenti
                finanziari che avviene al momento del regolamento e\' soggetto
                all\'imposta con le modalita\' e nella misura previste dal comma 491.
                Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi
                multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa,
                ridotta a 1/5, potra\' essere determinata con riferimento al valore di
                un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro
                dell\'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore
                medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.
                493. Ai fini dell\'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
                491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di
                negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell\'articolo
                4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del
                Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati
                membri dell\'Unione europea e degli Stati aderenti all\'Accordo sullo
                spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto
                ministeriale emanato ai sensi dell\'articolo 168-bis del decreto del
                Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
                494. L\'imposta di cui al comma 491 e\' dovuta dal soggetto a favore
                del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 492 e\'
                dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle
                operazioni. L\'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai
                soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di
                trasferimento della proprieta\' di azioni e strumenti finanziari di
                cui al comma 491, nonche\' per le operazioni su strumenti finanziari.
                di cui al comma 492, l\'imposta e\' versata dalle banche, dalle
                societa\' fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate
                all\'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e
                delle attivita\' di investimento, di cui all\'articolo 18 del decreto
                legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
                nonche\' dagli altri soggetti che comunque intervengono
                nell\'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli
                intermediari non residenti. Qualora nell\'esecuzione dell\'operazione
                intervengano piu\' soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo,
                l\'imposta e\' versata da colui che riceve direttamente dall\'acquirente
                o dalla controparte finale l\'ordine di esecuzione. Negli altri casi
                l\'imposta e\' versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri
                soggetti non residenti che intervengono nell\'operazione possono
                nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti
                indicati nell\'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
                29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le
                stesse responsabilita\' del soggetto non residente, per gli
                adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi
                precedenti. Il versamento dell\'imposta deve essere effettuato entro
                il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della
                proprieta\' di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni
                di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno
                come controparte l\'Unione europea, la Banca centrale europea, le
                banche centrali degli Stati membri dell\'Unione europea e le banche
                centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di
                altri Stati, nonche\' gli enti od organismi internazionali costituiti
                in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L\'imposta
                di cui ai commi 491 e 492 non si applica:
                a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di
                cui ai commi 491 e 492, nell\'ambito dell\'attivita\' di supporto agli
                scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall\'articolo 2,
                paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del
                Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
                b) ai soggetti che effettuano, per conto di una societa\'
                emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492
                in vista di favorire la liquidita\' delle azioni emesse dalla medesima
                societa\' emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse,
                accettate dall\'Autorita\' dei mercati finanziari in applicazione della
                direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28
                gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29
                aprile 2004;
                c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonche\' alle forme
                pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
                2005, n. 252;
                d) alle transazioni ed alle operazioni tra societa\' fra le quali
                sussista il rapporto di controllo di cui all\'articolo 2359, commi
                primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di
                operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni
                indicate nel decreto di cui al comma 500.
                e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e
                servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma
                dell\'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
                58, e della relativa normativa di attuazione.
                495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono
                soggette ad un\'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative
                agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera
                attivita\' di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un
                algoritmo informatico che determina in maniera automatica le
                decisioni relative all\'invio, alla modifica o alla cancellazione
                degli ordini e dei relativi parametri, laddove l\'invio, la modifica o
                la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima
                specie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al valore
                stabilito con il decreto del Ministro dell\'economia e delle finanze
                di cui al comma 500. Tale valore non puo\' comunque essere superiore a
                mezzo secondo. L\'imposta si applica con un\'aliquota dello 0,02 per
                cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una
                giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il
                decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non puo\' in ogni
                caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.
                496. L\'imposta di cui al comma 495 e\' dovuta dal soggetto per conto
                del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini
                del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
                di cui al comma 494.
                497. L\'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle
                transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i
                trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma
                495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio
                2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al
                comma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l\'imposta di
                cui al comma 491, primo periodo, e\' fissata nella misura dello 0,22
                per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma e\' fissata in
                misura pari a 0,12 per cento. L\'imposta dovuta sui trasferimenti di
                proprieta\' di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492
                e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del
                terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto
                di cui al comma 500 e\' versata non prima del giorno sedici del sesto
                mese successivo a detta data.
                498. Ai fini dell\'accertamento, delle sanzioni e della riscossione
                dell\'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonche\' per il relativo
                contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul
                valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o
                ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei
                soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del
                pagamento dell\'imposta. Detti soggetti possono sospendere
                l\'esecuzione dell\'operazione fino a che non ottengano provvista per
                il versamento dell\'imposta.
                499. L\'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e\' deducibile ai
                fini delle imposte sui redditi e dell\'imposta regionale sulle
                attivita\' produttive.
                500. Con decreto del Ministro dell\'economia e finanze, da emanare
                entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
                legge, sono stabilite le modalita\' di applicazione dell\'imposta di
                cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi
                dichiarativi. Con uno o piu\' provvedimenti del Direttore dell\'Agenzia
                delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalita\'
                per l\'assolvimento dell\'imposta di cui ai commi da 491 a 498.
                File Allegati
                Last edited by papacharlie; 04-01-13, 16:43.

                Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison

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                • Sanarica
                  Banned
                  • Feb 2011
                  • 134

                  #398
                  Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
                  Ciao, Thalos ha postato questo link dove puoi fare tutte le prove che vuoi.
                  C\'è solo un errore in quanto conteggiano anche i derivati Tedeschi mentre sono esenti dalla tassa....ma a parte questo è perfetto.
                  Scusa, allora solo per evitare sorprese, se io sto tradando solo opzioni sull\'infice Dax e Futures sullo stesso indice, allora non devo pagare nulla.

                  Vero o devo suicidarmi per le operazioni fatte in questi tre giorni?

                  Grazie per la risposta

                  Comment

                  • papacharlie
                    Senior Member

                    • Jan 2011
                    • 365

                    #399
                    Originariamente Scritto da Sanarica
                    Scusa, allora solo per evitare sorprese, se io sto tradando solo opzioni sull\'infice Dax e Futures sullo stesso indice, allora non devo pagare nulla.

                    Vero o devo suicidarmi per le operazioni fatte in questi tre giorni?

                    Grazie per la risposta
                    Ti rispondo io

                    NON DEVI SUICIDARTI

                    L\'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle
                    transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i
                    trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma
                    495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio
                    2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al
                    comma 495 su strumenti finanziari derivati.

                    In ogni caso con il dax non si applica nessuna imposta

                    Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison

                    Comment

                    • Thalos
                      Senior Member
                      • Apr 2010
                      • 800

                      #400
                      L\' IFMA potrebbe mettere a posto la tabella di calcolo della Tobin, stasera scrivo a Neropece per chiedergli di correggerla con la normativa approvata.
                      --- Trend my Friend ---

                      Comment

                      • Cagliostro
                        Senior Member
                        • Dec 2009
                        • 321

                        #401
                        The Robin Hood Tax is recruiting for a Digital Campaign Coordinator

                        Questi non mollano!

                        Qualcuno e\' interessato ad un lavoro in Inghilterra?

                        Salary: £27,500 p/a
                        Application deadline: 6pm Monday January 7th 2013
                        Interviews: Friday 11th January 2013

                        Discover CharityJob, the only job board specifically created for charity, not for profit, third sector and voluntary jobs in the UK. Browse our range of charity jobs.


                        We are a strategic campaigning organisation dedicated to ending the fossil fuel era, accelerating the transition to renewables and providing support to communities on the frontline of the climate emergency.

                        Comment

                        • Sanarica
                          Banned
                          • Feb 2011
                          • 134

                          #402
                          Originariamente Scritto da Cagliostro
                          Questi non mollano!

                          Qualcuno e\' interessato ad un lavoro in Inghilterra?

                          Salary: £27,500 p/a
                          Application deadline: 6pm Monday January 7th 2013
                          Interviews: Friday 11th January 2013

                          Discover CharityJob, the only job board specifically created for charity, not for profit, third sector and voluntary jobs in the UK. Browse our range of charity jobs.


                          http://www.stampoutpoverty.org/
                          A proposito di lavori all\'estero, se qualcuno e\' perito meccanico o ingegnere esperto di montaggi industriali ( pipeline, centrali termiche etc ) e se la sente di effettuare la supervisione dei montaggi ( verifica dello stato di avanzamento lavori, eventuale sollecito dei materiali in arrivo o eventuale sostituzione di materiali non arrivati con altri di eguali o migliori caratteristiche ) in Kazakstan pagano 900 Euro al giorno.
                          Ho visto alcuni documentari sul Kazakstan e si vive 1000n volte meglio che in Italia.
                          Io non posso andare preche\' non capisco correttamente l\'inglese, ma in questo periodo lo sto perfezionando ascoltando tutto cio\' che mi capita di ascoltare sui vari siti come youtube o su sky ( i film con sottotitoli in inglese ) )
                          Nutro pero\' seri dubbi che mi prendano perche\' non so se accetterebbero un ingegnere di 62 anni.

                          Se c\'e\' qualcuno piu\' giovane vada, qui fa tutto schifo.

                          Volete sapere le ultime 2:
                          1) Chiesti 750 Euro ad una madre cui era morto il figlio 14 enne per una caduta in motorino ed era andato a sbattere contro un lampione posto SULLA CARREGGIATA, per pulire la carreggiata dal sangue del ragazzino ( quand\'anche lo avesse perso tutto sarebbero stati max 5 litri di sangue )
                          Chi fa questi contratti miliardari con ditte di cui non si conoscono i reali percettori degli Utili?
                          Alemanno?
                          Penso che non farei fatica a trovare 2 3 persone fra voi con cui fare una raccomandata al Comune di Roma per offrire lo stesso servizio ad un terzo di quanto chiesto dalla ditta.
                          Fonte: TG5 ore 20 del 4 gennaio ed IL GIORNALE del 5 gennaio

                          2) Gli INCOMPETENTI CHE HANNO SICURAMENTE DIMENTICATO LE NOZIONI CHE I NOSTRI FIGLKI APPRENDONO ALLE ELEMENTARI, dopo aver studiato per mesi ed aver intascato per mesi lauti stipendi hanno fatto un nuovo programma per verificare, partendo dalle spese effettuate il rteddito e stanare gli evasori.
                          Fra le spese che andranno ad indagare ci sono: Tram, Autobus, Taxi,l spese per il Lotto e Lotterie.
                          Partendo dal presupposto che tutti le altre spese ( Come Alimentari e Bevande, Biancheria, detersivi, pentole, Pezzi di ricambio per riparazioni, etc...... ) siano state pagate con la carta di credito e qwuindi tracciabili ( ma ho forti dubbi in proposito ) come fanno a conteggiare le spese per Tram, Autobus, Taxi, Lotto etc?
                          Dobbiamo pagare anche il Tram con la carta di credito?
                          Sempre Fonte IL GIORNALE.

                          Per quanto tempo ancora dobbiamo pagare questi incompetenti del.......

                          Buon Anno Ragazzi

                          Comment

                          • Cagalli Tiziano
                            Senior Member
                            • Dec 2007
                            • 11252

                            #403
                            Originariamente Scritto da Sanarica
                            Ho visto alcuni documentari sul Kazakstan e si vive 1000n volte meglio che in Italia.

                            Nutro pero\' seri dubbi che mi prendano perche\' non so se accetterebbero un ingegnere di 62 anni.

                            Se c\'e\' qualcuno piu\' giovane vada, qui fa tutto schifo.
                            Io sono più giovane (60!)..posso provarci

                            Si potrebbe andarci e fare trading!
                            ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

                            Comment

                            • Cagalli Tiziano
                              Senior Member
                              • Dec 2007
                              • 11252

                              #404
                              Originariamente Scritto da Sanarica

                              Se c\'e\' qualcuno piu\' giovane vada, qui fa tutto schifo.

                              ......partendo dalle spese effettuate il rteddito e stanare gli evasori.
                              Fra le spese che andranno ad indagare ci sono: Tram, Autobus, Taxi,l spese per il Lotto e Lotterie.
                              .........
                              Inizo a pensarlo anche io, qui si continua imperterriti a sparare una cavolata dietro l\'altra.

                              Il più buffone vince, il meno competente ha gli incarichi, il più disonesto può farla franca..insomma è veramente avvilente!

                              Dal primo Gennaio quelli della mia classe (\'52) si sono visti spostare la pensione di 6 anni e tre mesi.
                              I ragazzi giovani che si avviliscono perchè sono a casa e i "vecchi" al lavoro che non c\'è.
                              Chi la deve sistemare sta cosetta? Quella psicopatica col pianto in mano?

                              Qui la quadra non sarebbe difficile ma ora inizio a vederla sempre più lontana.
                              Tempo fa scrivevo sul forum che questa crisi si sarebbe assorbita in 20 anni (1 generazione)...ora non credo che bastino.

                              La cose che più mi hanno deluso in questi ultimi tempi è stata l\'incompetenza manifesta di questo governo tecnico formato dalle menti eccelse del nostro paese e la menzogna del presidente che ora che ha assaggiato la marmellata non la vuole più lasciare.

                              Voto : 110/110 e lode con plauso,dignità di stampa e con bacio accademico!
                              per essere i migliori pasticcioni della nostra repubblica.



                              PS: chiedo scusa per essermi lasciato andare con apprezzamenti che non ho mai fatto..ma la misura è colma.
                              ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

                              Comment

                              • Sanarica
                                Banned
                                • Feb 2011
                                • 134

                                #405
                                Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano

                                PS: chiedo scusa per essermi lasciato andare con apprezzamenti che non ho mai fatto..ma la misura è colma.
                                Nessuna scusa, d\'accordissimo con te

                                Ciao

                                Comment

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