Divieto vendite allo scoperto

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  • chrisbasetta
    ha risposto
    Scritto originariamente da Cagalli Tiziano
    Delta negativo!
    Vietato!
    Grazie Tiziano...temevo che la risposta sarebbe stata questa...
    Allora in caso di segnali negativi andrò a finire su qualche titolo dell\'Eurex...

    @Jeremy75: Se riuscirò lo farò volentieri, però in questo periodo non sempre riesco a seguire il mercato tutto il giorno, quindi non so se monterò strategie in paper, quasi sicuramente dovrò tenere la massima attenzione su quelle a mercato reale...

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  • Fabio
    ha risposto
    Scritto originariamente da Cagalli Tiziano
    Delta negativo!
    Vietato!
    Scusate, chiedo conferma: però se io ho altre strategie montate sempre sull\'eurostoxx50 che hanno delta positivo che mi compensano il negativo di questa, la potrei comunque tenere?

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  • jeremy75
    ha risposto
    Scritto originariamente da chrisbasetta
    Scusate se riesumo questa discussione..il 24 febbraio è vicino e vedremo se la Consob rinnoverà il divieto di vendite allo scoperto...temo di si anche se i mercati si sono tranquillizzati...ma pur di complicare le cose lo faranno ...

    Ho letto più volte la discussione ma la testa è dura e i dubbi mi rimangono, così faccio una domanda secca...
    ...Se il divieto rimanesse, e se scattasse un segnale short sull\'Eurostoxx, una posizione come quella in figura (o comunque una posizione in spread ribassista) sarebbe vietata? E\' vero che non sarebbe una vendita nuda ma il delta complessivo sarebbe negativo... :ermm: confusion....
    Scusa, credo che questa sia la backspread alla playoptions di cui hai parlato


    Sono interessato alla strategia, se la seguirai, in paper a questo punto, e vorrai metterla in condivisione mi faresti felice.:silly:

    Grazie

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  • Cagalli Tiziano
    ha risposto
    Scritto originariamente da chrisbasetta
    Scusate se riesumo questa discussione..il 24 febbraio è vicino e vedremo se la Consob rinnoverà il divieto di vendite allo scoperto...temo di si anche se i mercati si sono tranquillizzati...ma pur di complicare le cose lo faranno ...

    Ho letto più volte la discussione ma la testa è dura e i dubbi mi rimangono, così faccio una domanda secca...
    ...Se il divieto rimanesse, e se scattasse un segnale short sull\'Eurostoxx, una posizione come quella in figura (o comunque una posizione in spread ribassista) sarebbe vietata? E\' vero che non sarebbe una vendita nuda ma il delta complessivo sarebbe negativo... :ermm: confusion....
    Delta negativo!
    Vietato!

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  • chrisbasetta
    ha risposto
    Scusate se riesumo questa discussione..il 24 febbraio è vicino e vedremo se la Consob rinnoverà il divieto di vendite allo scoperto...temo di si anche se i mercati si sono tranquillizzati...ma pur di complicare le cose lo faranno ...

    Ho letto più volte la discussione ma la testa è dura e i dubbi mi rimangono, così faccio una domanda secca...
    ...Se il divieto rimanesse, e se scattasse un segnale short sull\'Eurostoxx, una posizione come quella in figura (o comunque una posizione in spread ribassista) sarebbe vietata? E\' vero che non sarebbe una vendita nuda ma il delta complessivo sarebbe negativo... :ermm: confusion....
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  • Claudio61
    ha risposto
    Grazie Tiziano

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  • Cagalli Tiziano
    ha risposto
    Scritto originariamente da Claudio61
    Forse sono io un impreparato .... (senza forse) ... ma a me sembra ci siano delle contraddizioni. Al punto 9 ti danno libertà però dopo tornano a parlare di delta di nude e nette.

    Unica consolazione che anche in Banca Sella sono nel caos e devono consultarsi per dare risposte certe. Quanto dureranno le consultazioni solo loro lo sanno.

    Scusa tu Claudio.
    Pensavo che avessi postato la delibera per confermare quanto scritto nei post precedenti e per rispondere che in effetti la strategia Goccia continua si può eseguire.

    Per quanto al punto 2 della mia risposta intendo che il divieto è sulle azioni e non sui future delle azioni. Per cui non posso andare corto di 1000 Fiat ma posso vendere 2 future su Fiat (ovvero il peso di 1000 azioni).

    Riflettevo poi sul fatto che non capisco chi è che vende azioni dato che deve chiederle in prestito e pagare sia il prestito che l\'intero ammontare delle azioni oltre che pagare l\'eventuale over night.

    Io non ho mai venduto 1 azione corta! Se devo mettermi short lo faccio con i future su azioni e pago solo la marginatura...attorno al 25/35% dell\'intero ammontare.

    .................................................. .................

    Per la seconda domanda dove scrivi che poi si torna a parlare di posizioni nette corte la risposta è che ci si riferisce a titoli bancari e assicurativi.

    Per cui posso comperare una Put su Eni (netta short) ma non lo posso fare su Unicredit.
    Sempre su Eni non posso andare short di 5000 azioni ma posso vendere 10 future.

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  • Claudio61
    ha risposto
    Forse sono io un impreparato .... (senza forse) ... ma a me sembra ci siano delle contraddizioni. Al punto 9 ti danno libertà però dopo tornano a parlare di delta di nude e nette.

    Unica consolazione che anche in Banca Sella sono nel caos e devono consultarsi per dare risposte certe. Quanto dureranno le consultazioni solo loro lo sanno.

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  • Claudio61
    ha risposto
    Scritto originariamente da Cagalli Tiziano
    Grazie claudio!

    Ragazzi cercate di non fare confusione:

    fate

    tutta l\'operatività che vi pare

    non fate

    1) operazioni su bancari e assicurativi
    2) short di titoli su qualsiasi strumento (ma chi è che va short di titoli quando lo si può fare con i future senza pagare il prestito titoli ?)
    Tiziano ... scusa .... ma cosa intendi al punto 2 del NON FATE ?

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  • Cagalli Tiziano
    ha risposto
    Grazie claudio!

    Ragazzi cercate di non fare confusione:

    fate

    tutta l\'operatività che vi pare

    non fate

    1) operazioni su bancari e assicurativi
    2) short di titoli su qualsiasi strumento (ma chi è che va short di titoli quando lo si può fare con i future senza pagare il prestito titoli ?)

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  • Claudio61
    ha risposto
    Restrizioni short da oggi .... soffermasi al punto 9

    1. Cosa prevede il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari, introdotto dalla Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011?
    Dalle ore 00.00 del 1° dicembre 2011 la vendita allo scoperto di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, deve essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine. In altri termini, sono vietate le vendite allo scoperto c.d. "nude" o "naked".
    2. Il divieto di vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari introdotto dalla Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011 sostituisce il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario introdotto dalla Delibera n. 17902 del 12 agosto 2011?
    No. A partire dal 1° dicembre 2011 le due misure restrittive saranno entrambe in vigore; il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte su titoli del comparto finanziario è stato infatti prorogato fino al 15 gennaio 2012 dalla Delibera n. 17992 dell’11 novembre 2011.
    3. A chi si applica il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari?
    Il divieto si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, ad eccezione dei soggetti esentati ai sensi del punto 4 della Delibera (market maker, specialist e liquidity provider). Il divieto si applica al soggetto responsabile delle scelte di investimento che impartisce l’ordine di vendita allo scoperto.
    4. Vi sono esenzioni al divieto di vendite allo scoperto "nude"?
    Si, sono previste esenzioni per le attività di market maker, specialist e liquidity provider (domanda n. 6 delle FAQ della delibera n. 17862).
    5. Cosa si intende per vendita allo scoperto "nuda"?
    Per vendita allo scoperto "nuda" si intende una vendita non supportata, al momento dell’ordine, né dal "diritto a ricevere", entro la data di liquidazione della vendita medesima, i titoli oggetto della vendita, né dalla disponibilità degli stessi.
    Va da sé che non si considerano vendite allo scoperto "nude" le vendite di titoli registrati, al momento dell’ordine, sul conto intestato all’ordinante.
    Il "diritto a ricevere" i titoli si può ottenere con una delle seguenti modalità (la lista che segue non è necessariamente esaustiva):
    1 ricezione della conferma dell’esecuzione di un ordine di acquisto; oppure
    2 esercizio della facoltà di recall(nei confronti del prenditore) di titoli precedentemente dati a prestito; oppure
    3 esercizio di opzioni callcon consegna fisica del sottostante; oppure
    4 esercizio di diritti di opzione in caso di aumenti di capitale; oppure
    5 esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili in azioni; oppure
    6 richiesta di consegna delle azioni sottostanti, da parte del possessore di American Depositary Receipto di analoghi certificati rappresentativi di azioni.
    Si ribadisce la necessità, al fine di non incorrere nella fattispecie di vendita allo scoperto "nuda", che le suddette modalità attribuiscano il "diritto a ricevere" i titoli entro la data di liquidazione della vendita medesima.
    Per quanto concerne, in particolare, la consegna delle azioni rivenienti dall’esercizio dei diritti di opzione in caso di aumenti di capitale, si ricorda che, grazie alle innovazioni apportate al sistema di gestione accentrata italiano nel dicembre 2010 (implementazione del modello c.d. ECAP), le azioni di nuova emissione sono rese disponibili da Monte Titoli S.p.A. agli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata in tempo utile per la liquidazione del giorno successivo al termine del periodo d’offerta.
    6. Cosa si intende per disponibilità dei titoli?
    Il committente può ottenere la disponibilità dei titoli con una delle seguenti modalità:
    a) ha preso a prestito le azioni, oppure
    b) ha sottoscritto un accordo quadro per il prestito delle azioni, oppure
    c) ha stipulato un accordo nell’ambito del quale è stata ottenuta la conferma della localizzazione delle azioni e l’accordo permette al committente di avere una ragionevole aspettativa che la consegna delle azioni possa avvenire in tempo utile per la liquidazione delle vendite effettuate.
    Resta fermo l’obbligo di consegna delle azioni alla data di liquidazione contrattualmente prevista.
    7. E’ ammissibile effettuare vendite allo scoperto "nude" senza detenere la disponibilità dei titoli e riacquistarli entro la fine della giornata?
    No, il committente deve assicurarsi il "diritto a ricevere" o la disponibilità dei titoli prima di impartire l’ordine di vendita allo scoperto.
    8. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto "nude"?
    Si possono citare i seguenti casi (la lista che segue non è necessariamente esaustiva):
    1. l’obbligo di consegna delle azioni sottostanti - da parte del venditore di un’opzione call - non è conseguenza di una vendita, bensì dipende dall’esercizio della facoltà, insita nel contratto, da parte del compratore della call. In tale circostanza (vendita di opzioni call), dunque, non si configura un’ipotesi di vendita allo scoperto;
    2. gli stessi ragionamenti valgono, mutatis mutandis, per l’acquisto di opzioni put e per la negoziazione di altri strumenti finanziari derivati da cui derivi un obbligo o una facoltà di consegna delle azioni sottostanti.
    9.Rientrano nel divieto sulle vendite allo scoperto "nude" le operazioni su strumenti finanziari derivati e ETF?
    No. Il divieto di vendite allo scoperto introdotto dalla Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011 non si applica alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati (per esempio, vendite di opzioni call o di future, acquisto di opzioni put, operatività su covered warrant, certificates), di exchange-traded funds (ETF), di diritti di opzione o di altri strumenti finanziari diversi dalle azioni.
    10. Su quali strumenti finanziari si applica il divieto di vendite allo scoperto "nude"?
    Il divieto si applica alle azioni quotate nei mercati regolamentati italiani che hanno un mercato regolamentato italiano come mercato principale.
    Il divieto si applica a tutte le categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di risparmio).
    A tal fine si può fare riferimento al database pubblicato dall’ESMA all’indirizzo CESR MiFID.
    11. Il divieto di vendite allo scoperto "nude" si applica solo agli scambi conclusi su mercati regolamentati italiani?
    No. Il divieto si applica a prescindere dalla sede di negoziazione; sono pertanto incluse le operazioni concluse su luoghi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati italiani (ad es. sistemi multilaterali di negoziazione, anche esteri) nonché quelle eseguite over-the-counter.
    12. Quali differenze vi sono fra il divieto di vendite allo scoperto "nude" e il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte?
    Il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte è entrato in vigore il 12 agosto 2011 e durerà fino al 15 gennaio 2012 (salvo eventuali proroghe). Tale divieto trova applicazione a tutte le azioni italiane del comparto finanziario. Il divieto prevede, in sostanza, che non si possa scommettere sul ribasso delle azioni del comparto finanziario, a prescindere dalla "forma tecnica" (cioè, dallo strumento finanziario) impiegato. Sono pertanto inclusi nel calcolo della posizione netta corta anche gli strumenti finanziari derivati e gli altri strumenti finanziari (ad es. ETF, obbligazioni convertibili) che siano collegati alle azioni del comparto finanziario, nonché gli indici che contengono dette azioni (ad es. l’indice FTSEMIB). Viceversa, non rilevano, ai fini del calcolo della posizione netta corta, il prestito titoli e i pronti contro termine. E’ ammessa una deroga per le operazioni di copertura. Si rimanda alle FAQ per ulteriori approfondimenti (FAQ della Delibera n. 17902).
    Il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" entrerà in vigore il 1° dicembre 2011 e non prevede una scadenza pre-determinata. Tale divieto trova applicazione a tutte le azioni italiane (a prescindere dal comparto) e prevede che, prima di vendere allo scoperto dette azioni, l’investitore debba averne la disponibilità (ad es. tramite il prestito titoli). Il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" non trova applicazione agli strumenti finanziari derivati o agli indici.
    I due divieti non interessano gli strumenti finanziari che non hanno legami con le azioni italiane, come ad es. obbligazioni ordinarie, azioni non italiane, strumenti finanziari su commodities.
    Entrambi i divieti prevedono esenzioni per l’attività svolta da market maker, specialist e liquidity provider.
    Un esempio può aiutare a chiarire le differenze fra i due divieti:
    1 un investitore detiene una posizione lunga su un’azione del comparto finanziario tramite un’opzione callche prevede il regolamento per contanti (cash settlement);
    2 ai fini del rispetto del divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte, l’investitore, a fronte dell’opzione detenuta, e fermo restando l’obbligo di consegna delle azioni alla data di liquidazione contrattualmente prevista, può vendere un numero delta-equivalente di azioni; in tal modo la posizione corta sul titolo viene ad essere pareggiata dalla posizione lunga sull’opzione;
    3 ai fini del rispetto del divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude", l’opzione detenuta non va considerata in quanto, prevedendo il regolamento per contanti, non attribuisce un "diritto a ricevere"; pertanto l’investitore, prima di disporre l’ordine di vendita, dovrà assicurarsi la disponibilità delle azioni che intende vendere, tramite il ricorso, ad esempio, al prestito titoli; al contrario, se l’opzione avesse previsto la consegna fisica del sottostante, il suo esercizio avrebbe assicurato un "diritto a ricevere".
    13. Quanto durerà il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" su titoli azionari?
    Il divieto di effettuare vendite allo scoperto "nude" durerà fino alla sua modifica o revoca, possibile in ogni momento in ragione di mutamenti delle condizioni di mercato e, per quanto possibile, in accordo con le altre competenti Autorità europee che hanno adottato analoghe misure.
    14. Sono previsti vincoli all’operatività dei prestatori di titoli?
    No. Non è previsto alcun vincolo nella concessione di prestiti di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani.
    15. E’ fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito?
    No. Non esiste un obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito. Come già detto (v. FAQ n. 5), l’esercizio della facoltà di recall di titoli precedentemente dati a prestito permette la vendita dei titoli.

    fonte
    Approfondimenti, novità normative, sentenze, massime e commenti sulle tematiche del Diritto Bancario, Finanziario e non solo.


    http://www.consob.it/main/trasversal....html#faq_nude
    Ultima modifica di Claudio61; 01-12-11, 10:44.

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  • Thalos
    ha risposto
    Certo che con questo problema, usare le Opzioni e fare delle strategie diventa veramente difficile....

    Per ora le uso solo per copertura di posizioni Azionarie in perdita, in modo di avere sempre il sottostante....

    Il resto mi diventa complicato...

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  • livioptions
    ha risposto
    Ho messo su Fiuto una "goccia" -2 put 1000 12/12 + 10 put 500 12/12 il delta mi viene -0.46, sono in multa?

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  • Antonino C
    ha risposto
    Ancora sull\'argomento
    Ma se ho un condor sul Ftse Mib che Fiuto mi dice avere delta -0,02 (una volta lo si poteva considerare praticamente delta neutrale) insieme a Put venduta per esempio su Unicredit che mi da Delta +320, come li calcolo insieme ? Qual\'è il delta della mia posizione ai fini del netta short etc ?

    Se li metto insieme nel Portafoglio di FP, il delta che risulta è praticamente quello di Unicredit

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  • Savius
    ha risposto
    Scritto originariamente da Cagalli Tiziano
    Io l\'ho già scritto almeno tre volte comunque:

    delta * strike* valore del punto = posizione

    O la singola posizione o la somma algebrica di più posizione non devono dare un risultato col segno meno.

    Quindi, se ho capito bene, si possono assumere tutte le posizioni a delta positivo: per esempio, guardando le operazioni più elementari

    PUT: non si può comperare una put scoperta; si può vendere una put scoperta; si può vendere una put a protezione di un sottostante posseduto.

    CALL: si può comperare una call scoperta; non si può vendere una call scoperta; si può vendere una call coperta dal sottostante posseduto.

    SPREAD: sono consentiti gli spread al rialzo, però se fatti con le put bisogna prima vendere la put a strike più alto e solo dopo acquistare l\'altra (per non violare anche solo temporaneamente i divieti). Non sono consentiti gli spread al ribasso.
    Mi sono avvicinato alla soluzione?

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