Divieto vendite allo scoperto

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  • Camillo
    ha risposto
    Non che ci capisca tantissimo, ma se si guarda il modulo prestampato per la comunicazione delle posizioni corte, si intuisce che si parla di min 0,2% del capitale della società. Al di sotto di quella soglia il modulo non prevede comunicazioni.

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  • Mauro
    ha risposto
    Anche Denis, nel post #60 di questo thread, contribuisce a far luce con una mail che la stessa Consob ha inviato, ad un trader, in risposta al quesito di poter shortare o meno il future sullo Stoxx 50.

    Insomma, la situazione non mi sembra affatto chiara. Per non parlare delle sanzioni (si, è meglio non parlarne!).

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  • Mauro
    ha risposto
    Scritto originariamente da Cagalli Tiziano
    per posizioni nette corte ne avete già parlato ed è esatto quanto avete scritto.


    Si parla però di posizioni rilevanti e per tali si intendono quelle pari allo 0,2% del valore della capitalizzazione.
    Mi fa estremo piacere che il maestro intervenga in una discussione che desta preoccupazione in tutti noi (tutti?).

    Tiziano, spero tanto che tu abbia ragione, ma l\'esame dei documenti ufficiali continua a preoccuparmi.

    Andiamo per ordine. La comunicazione dello scorso 11 novembre è la seguente:


    Vendite allo scoperto: proroga fino al 15 gennaio 2012 delle restrizioni sui titoli finanziari. A tempo indeterminato gli obblighi di comunicazione. Su tutto il listino divieto di operazioni "nude" (comunicato stampa dell\'11 novembre 2011)
    La Consob ha deciso oggi di prorogare fino al 15 gennaio 2012 il provvedimento restrittivo in materia di posizioni nette corte sulle azioni del comparto finanziario, adottato il 12 agosto scorso (delibera n. 17902) e poi prorogato fino all’11 novembre (delibera n. 17951). Resta quindi in vigore il divieto di assumere o incrementare le posizioni nette corte sui titoli azionari del settore bancario-assicurativo.
    Restano altresì in vigore gli obblighi di comunicazione alla Consob delle posizioni ribassiste rilevanti su tutte le società quotate in Italia, introdotti il 10 luglio scorso (delibera n. 17862). Misure analoghe sono in vigore in altri Paesi europei e saranno delineate nel futuro regolamento comunitario in materia di vendite allo scoperto.
    La Consob ha anche deciso di proibire le vendite allo scoperto "nude", cioè quelle non assistite dalla disponibilità dei titoli al momento dell’ordine. Il nuovo divieto vale per tutte le azioni quotate sui mercati regolamentati italiani indipendentemente da dove sono negoziate. Il provvedimento ha efficacia dalle ore 00.00 del 1° dicembre 2011.
    Le misure sono state adottate alla luce dell’attuale situazione dei mercati finanziari, caratterizzata da forte volatilità; potranno essere modificate o revocate secondo le condizioni di mercato e, per quanto possibile, in accordo con le altre autorità europee che hanno adottato analoghe misure.
    Le delibere (n. 17992 e 17993 dell’11 novembre 2011) sono disponibili sul sito internet dell’Istituto (www.consob.it).
    In essa troviamo essenzialmente tre affermazioni:
    1. rimane in vigore il divieto di assumere o incrementare le posizioni nette corte sui titoli azionari del settore bancario-assicurativo;
    2. restano altresì in vigore gli obblighi di comunicazione alla Consob delle posizioni ribassiste rilevanti su tutte le società quotate in Italia, introdotti il 10 luglio scorso (delibera n. 17862);
    3. vengono proibite le vendite allo scoperto "nude", cioè quelle non assistite dalla disponibilità dei titoli al momento dell’ordine. Il nuovo divieto vale per tutte le azioni quotate sui mercati regolamentati italiani indipendentemente da dove sono negoziate. Questo provvedimento ha efficacia dalle ore 00.00 del 1° dicembre 2011.

    Ciò a cui ti riferisci tu è il secondo punto, "obblighi di comunicazione delle posizioni rilevanti" (che rimangono in vigore a tempo indeterminato). A noi "piccolini" questo punto, come giustamente dici tu, non interessa.
    Rimane però il primo (peraltro già in vigore da qualche mese) ed il terzo (in vigore, invece, dal prossimo inizio dicembre): su questi due punti non si fa esplicito riferimento alla size della posizione.

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  • livioptions
    ha risposto
    Meno male ho shortato 2.180.000 fiat ordinarie se ne shortavo 2.185.000 andavo fuori dei limiti.
    :laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:

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  • Cagalli Tiziano
    ha risposto
    Posizioni corte nette

    per posizioni nette corte ne avete già parlato ed è esatto quanto avete scritto.


    Si parla però di posizioni rilevanti e per tali si intendono quelle pari allo 0,2% del valore della capitalizzazione.

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  • Mauro
    ha risposto
    4. Cosa deve verificare un investitore prima di vendere strumenti finanziari il cui valore è collegato al valore delle azioni incluse nell’elenco ex Delibera n. 17902?
    Prima di disporre un ordine, sia esso in vendita che in acquisto, l’investitore (non esentato) deve essere sicuro che gli strumenti finanziari venduti o acquistati non creino né incrementino una posizione netta corta.
    Assumere o incrementare una posizione netta corta durante la giornata di negoziazione è vietato, perfino se l’investitore intende chiudere la posizione prima della fine della giornata di negoziazione.
    E qui c\'è un\'altra insidia. Il divieto vale anche a livello infragiornaliero. Se, ad esempio, si intende mettere in piedi una strategia a delta positivo (rialzista, quindi) costituita dall\'acquisto di una call 2350/12 e dalla vendita di una call 2450/12 (per fissare le idee supponiamo che il sottostante di riferimento sia lo Stoxx 50), occorrerà stare attenti ai tempi. Infatti, se prima vendiamo e poi acquistiamo, stiamo ledendo la norma. Anche se l\'intervallo di tempo tra i due eseguiti dovesse essere di una manciata di secondi!

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  • Mauro
    ha risposto
    Guarda Savius, i titoli sui quali è fatto divieto di detenere posizioni nette corte sono quelli delle borse Italia, Francia, Spagna, Belgio e Grecia.

    Il problema della Germania è, per così dire, indiretto. Nel senso che se vuoi assumere una posizione corta sull\'indice EuroStoxx 50 non lo puoi fare in quanto nel suo paniere vi sono titoli delle borse summenzionate. Però, se vuoi shortare il Dax, o il Bund, o "infiniti" altri non vi è problema. Almeno per il momento.

    Se poi "emigri" in america, allora nessun problema in assoluto. Almeno per il momento.

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  • Savius
    ha risposto
    Quindi le strategie a delta positivo sarebbero consentite... E\' già qualcosa su cui ragionare, anche se ovviamente così l\'operatività vera e propria, con correzione di una strategia, ecc. è in pratica impossibile.
    Sembra che per l\'opzionista non resti che emigrare su altri mercati, ma non è chiaro quali. Si sentono tante voci, ma non riesco ad avere informazioni precise. Ho letto che anche sulla Borsa tedesca ci sono limitazioni, ma non ho trovato un riscontro preciso.
    Però almento una certezza mi pare di averla: l\'operatività sul mercato americano è libera!

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  • Mauro
    ha risposto
    Scritto originariamente da Savius
    Ma se è così l\'operatività in opzioni coperte (da altrettante opzioni di segno contrario) sarebbe consentita: ad esempio gli spread, i condor, e in pratica qualunque strategia equilibrata! Mi sembra tropp bello...
    Si, ma stai attento Savius: è il delta che comanda. In uno spread ribassista, ad esempio, avresti un delta negativo e, pertanto, quella posizione andrebbe considerata netta corta; e quindi vietata. Che sia fatta di call o di put, poi, non importa, evidentemente.

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  • Mauro
    ha risposto
    Quindi, da quello che si legge, è il delta complessivo della posizione che determina se questa è netta corta.

    Sul calcolo del delta, qualora qualcuno pensasse che sia diverso dalla nota greca che noi opzionisti conosciamo, leggiamo ancora:
    5. Cosa si intende per delta nel calcolo della posizione netta corta? Il delta indica la sensibilità del valore teorico di uno strumento finanziario alla variazione del prezzo del titolo sottostante. Il delta consente di determinare la posizione detenuta su strumenti finanziari, il cui valore dipende da quello di un titolo sottostante, in termini di numero di azioni equivalente.
    Ai fini del calcolo della posizione netta corta oggetto della comunicazione, il delta deve essere calcolato con riferimento al prezzo di chiusura del titolo sottostante.
    Nessun dubbio, mi pare! Con la complicazione, in più, che per il calcolo del delta dobbiamo andare a considerare il prezzo di chiusura del titolo sottostante.

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  • Savius
    ha risposto
    Ma se è così l\'operatività in opzioni coperte (da altrettante opzioni di segno contrario) sarebbe consentita: ad esempio gli spread, i condor, e in pratica qualunque strategia equilibrata! Mi sembra tropp bello...

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  • Mauro
    ha risposto
    Allora, il divieto che maggiormente riguarda noi opzionisti è quello di assumere posizioni nette corte. Ma che cosa si intende per posizione netta corta?

    Sempre dal sito della Consob, in un delle faq, si legge:

    Calcolo della posizione netta corta
    Per posizione netta corta si intende la posizione ribassista calcolata in termini di numero di azioni e prende in considerazione: (i) le posizioni corte – ossia, le vendite effettive di azioni (non ancora regolate) e quelle potenziali derivanti da posizioni al ribasso in strumenti finanziari derivati; al netto (ii) delle posizioni lunghe – ossia, le azioni effettivamente detenute, gli acquisti effettivi di azioni (non ancora regolati) e quelli potenziali derivanti da posizioni al rialzo in strumenti finanziari derivati, indipendentemente dalla sede di negoziazione. Essa è calcolato applicando il relativo delta per ogni strumento detenuto. Il delta è calcolato utilizzando il prezzo di chiusura dell\'azione sottostante.
    Ai fini della comunicazione, la posizione netta corta va rapportata al capitale dell’emittente di riferimento. In tale rapporto, il denominatore è pari al numero di azioni che compongono il capitale emesso da ciascun emittente.
    Nel caso in cui la variazione del delta in una data giornata determini il superamento di una delle soglie di comunicazione, la relativa posizione netta corta deve essere ugualmente comunicata alla Consob.
    Nel caso di aumenti di capitale, le azioni rivenienti si considerano emesse il primo giorno di mercato aperto successivo alla fine del periodo di offerta. Nel caso di aumenti di capitale con diritto di opzione, i diritti di opzione si considerano ai fini del calcolo delle posizioni nette corte.

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  • Mauro
    ha risposto
    Comunque, la confusione è tanta, soprattutto se si gira per i vari forum specializzati; ma anche se si parla con qualcuno degli operatori al call center delle varie banche online.

    Io credo che se si vuole affrontare serimente il problema occorre studiare la documentazione ufficiale partendo dalle delibere della Consob. E, in subordine - in quanto giuridicamente meno rilevanti -, leggendo anche le faq di chiarimento della medesimam Consob.

    Provo a dare il mio piccolo contributo.

    Intanto qui, a questo link:

    http://www.consob.it/main/documenti/....html#20111111

    si può leggere il comunicato ufficiale della Consob, dell\'11.11.2011, che proroga fino al 15.01.2012 il provvedimento restrittivo in materia di posizioni nette corte sulle azioni del comparto finanziario, adottato il 12 agosto scorso (delibera n. 17902) e poi prorogato fino all’11 novembre (delibera n. 17951).

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  • Mauro
    ha risposto
    Scritto originariamente da livioptions
    Dubbione: con il bund e le sue opzioni dal 1\' dicembre incorriamo in multe?
    No, sul Bund non c\'è alcun divieto.

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  • livioptions
    ha risposto
    Dubbione: con il bund e le sue opzioni dal 1\' dicembre incorriamo in multe?

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